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lunedì 11 ottobre 2010

i «doveri» dell'operaio dell'ottocento

Ecco un regolamento di fabbrica del primo Ottocento, un esempio molto significativo delle dure condizioni di lavoro imposte agli operai.

«La giornata è composta di 12 ore di lavoro in tutte le stagioni e di ore 11 nelle notti d'inverno, e di 10 in quelle d'estate.

La permanenza dopo 15 giorni di un operaio, o di altri nella fabbrica, stabilisce l'obbligo di rimanervi per due anni e così di seguito.

Ogni persona impiegata in fabbrica farà un deposito del lavoro di 15 giornate che serva da guarentigia alle penali.

Nessun operaio sarà ricevuto in fabbrica, salvo che si sottometta ad osservare il presente regolamento con le seguenti penali generali.

Penali comuni a tutti: entrando un quarto d'ora dopo dal primo suono della campana si perderà un quinto della giornata. L'assenza, fuorché in caso di malattia ed ancora mediante subitaneo avviso, sarà punita col terzo della giornata.

Posto abbandonato e conversazioni sono tassate di un quarto della giornata. Andata a luoghi comuni per via indiretta, mezza giornata, oppure di notte senza lume per coloro che lavorano in luoghi privi di questo, una giornata. Dormire di notte con agio, una giornata, di giorno mezza, in piedi mezza, per gli operai a fatture un quarto. Bere vino, acquavite o altri liquori, mangiare castagne o frutta i cui resti imbrattino i locali, un quarto, lo stesso non spazzando tutti i giorni.

Cantare, camminare o parlare, disturbare, un quarto e la notte un terzo.

Entrare nello studio, cucina, cantina ed altra qualunque camera o luogo d'abitazione, e servizio personale dei padroni, è tassata della perdita del salario, o del guadagno di 10 giornate di lavoro.

Entrata o sortita da qualunque parte siasi, fuorché dalla porta grande, concederà il diritto di fare arrestare, o consegnare alla giustizia il delinquente come sospetto e per la porta grande nascostamente, pagherà la penale di mezza giornata.

Avvertimento di operaio con segni, fischi, grido o parole ad un altro per prevenirlo di imminente pericolo di essere preso in fallo od in ozio, darà luogo a decupia penale verso di lui.»

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